Al momento stai visualizzando Contributo per riaprire o ampliare le attività esistenti

Contributo per riaprire o ampliare le attività esistenti

Sarà erogato dal 2020 nei centri abitati che hanno fino a 20mila abitanti

Da gennaio 2020, i titolari di alcuni tipi di attività commerciali e di servizi ubicate in comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti se ampliano l’esercizio o lo riaprono dopo una chiusura di almeno sei mesi possono richiedere un contributo all’amministrazione comunale. È quanto prevede l’articolo 30-ter del Decreto Crescita, con l’evidente obiettivo di fornire un sostegno al mantenimento di piccole attività economiche nei centri abitati minori.

I settori

L’agevolazione interessa anzitutto i seguenti settori:

  • artigianato;
  • commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita;
  • somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti eccetera);
  • attività turistiche.

Per l’artigianato le agevolazioni interessano di fatto gli operatori iscritti all’albo per attività rivolte ai consumatori e utenti. Per le attività turistiche si farà riferimento al codice del  turismo (decreto legislativo 79/2011), alle norme regionali di settore e ai codici Ateco.

Dell’agevolazione possono usufruire anche i servizi destinati «alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero». Non esiste però un elenco delle tipologie di servizi forniti da operatori privati di questi settori ed è difficile individuarli tramite i codici Ateco. Il Ministero dovrà fornire indicazioni condivise con la Conferenza Stato-autonomie locali.

Sono escluse dai contributi le attività di compro oro, gli esercizi di scommesse e quelli che gestiscono apparecchi per giochi leciti regolati dalla norme di pubblica sicurezza.

Requisiti
Il titolare di una attività ammissibile a contributo può chiederlo solo per due tipi di intervento: l’ampliamento del proprio esercizio già funzionante o la riapertura di un esercizio a lui intestato ma chiuso da almeno sei mesi.

L’ampliamento e la riapertura non costituiscono due diritti ma sono sempre subordinati al rispetto delle norme statali e regionali che regolano la specifica attività e a quelle edilizie. Queste condizioni potrebbero quindi impedire le riaperture di esercizi chiusi da anni.

È inoltre escluso il contributo quando la ripresa dell’attività è effettuata da un soggetto che subentra al precedente titolare. La norma precisa che non sono agevolati «i subentri a qualunque titolo». Sembra quindi escluso anche il subentro per successione ma se è così, non si comprende il motivo.

Importo e durata
L’agevolazione consiste in un contributo erogato dal Comune nell’anno in cui è effettivamente avviato l’ampliamento o la riapertura, e per i tre anni successivi.

L’importo dell’aiuto è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e pagati nell’anno precedente a quello di presentazione della richiesta di agevolazione, e può arrivare fino al 100% della somma.

Gli interessati devono presentare al Comune sede dell’esercizio la domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio utilizzando un modulo apposito con l’autocertificazione sul possesso dei requisiti.

L’amministrazione comunale, effettuati i controlli, determina l’importo del contributo che viene concesso secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino all’esaurimento del fondo annuale disponibile che per il 2020 sarà di 5 milioni di euro.

La norma pone altri due vincoli:

  • il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse da Stato e Regioni;

l’importo è proporzionale al numero di mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio, che non può essere inferiore a sei mesi.